
30 giugno 2017
Manifestazioni vietate: i principi regolatori
Prima di analizzare nel dettaglio le tipologie di manifestazioni a premio che la norma esplicitamente vieta nell'art.8 del DPR, è doverosa una riflessione sui punti cardine delle norme che regolano lo svolgimento di manifestazioni a premio. Quattro i principi generali da tenere a mente: gratuità, parità di trattamento, principio della buona fede, violazione di norme imperative.
Il principio della gratuità della partecipazione rappresenta il fondamento dell'intera disciplina concernente le manifestazioni a premio e secondo esso ai destinatari non deve essere richiesto alcun onere per la partecipazione all'iniziativa. Le sole spese ammesse sono quelle dovute all’acquisto del prodotto posto in promozione e quelle di affrancatura della cartolina o della lettera e/o costo della eventuale telefonata utile alla partecipazione (purché questa sia a tariffa unica o agevolata e non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali).
Altro aspetto fondamentale è la garanzia dell'assoluta e incondizionata tutela della fede pubblica, intendendosi per essa ogni accorgimento utile a consentire al partecipante, senza che questo gli richieda un particolare impegno, di conoscere il meccanismo di partecipazione in tutti i suoi molteplici aspetti e di offrigli, quindi, pari opportunità e parità di trattamento, subordinando il conseguimento del premio a condizioni oggettivamente realizzabili e non illusorie.
Il principio della non violazione di norme imperative prevede che in nessun modo un’attività promozionale potrà avere luogo se prevede una violazione di norme imposte dall'ordinamento giuridico, avente appunto carattere imperativo.
Le manifestazioni vietate, espressamente indicate nell'art. 8 del DPR, sono tutte quelle forme di attività che non si attengono ai principi sopra riportati. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio quando, per esempio, il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi d’influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa. Sono vietate anche le manifestazioni che non abbiano scopo promozionale e che quindi vadano a ledere il monopolio di Stato su giochi e scommesse. Non sono consentite le manifestazioni che turbino la concorrenza in relazione ai principi comunitari. Sono vietate, infine, manifestazioni a premio relative a prodotti per i quali è vietata la pubblicità.