15 dicembre 2017

Manifestazioni escluse: gli sconti di prezzo nella stessa catena

Nella pratica del commercio viene definito sconto quella riduzione del prezzo di vendita praticata per spingere l'acquirente a compiere scelte più vantaggiose, sia per se stesso, che per il commerciante. In Italia, normalmente, l’applicazione dello sconto non è soggetta a particolari vincoli legislativi: basta che lo stesso venga concesso contestualmente all'atto dell'acquisto e potremo sempre ritenerci al di fuori della normativa riferita alle manifestazioni a premio.

Quando, però, lo sconto si concretizza solo a seguito di una serie d’acquisti o comunque ad acquisto concluso l'iniziativa è a tutti gli effetti un’operazione a premio, con i relativi oneri che la caratterizzano.

Le uniche eccezioni si verificano nel caso in cui: si sia in presenza di uno sconto sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati; si sia in presenza di uno sconto su un prodotto o servizio anche di genere diverso rispetto a quello acquistato, ma a condizione che lo stesso non sia offerto al fine di promozionare quest’ultimo; si sia in presenza di uno sconto per quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere (il classico 2 x 3 per esempio).

Proprio qui, però, sorgono le prime complicazioni, poichè fino al 2014 l’interpretazione ministeriale poneva dei limiti alle imprese, impedendo la creazione di categorie generiche di prodotti (come alimentari), con malcontento soprattutto per la GDO. Per questo che con l’articolo 22-lettera c bis del decreto legge 91 del 2014, abbiamo assistito a una svolta decisamente significativa per la quale si considerano escluse dalla nozione di concorsi e operazioni a premio “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

Finalmente il ministero ha preso una posizione definitiva e chiara nei confronti dell’emissione di buoni sconto sulla spesa riconducibili all’acquisto di una spesa altrettanto generica, escludendole una volta per tutte dalle manifestazioni a premio, con buona pace dei soggetti coinvolti.